I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), denominati anche certificati bianchi, sono stati istituiti dai Decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 20 luglio 2004 (D.M. 20/7/04) elettricità, D.M. 20/7/04 gas come successivamente modificati ed integrati con i D.M. 21/12/07, D.M. 28 dicembre 2012 e D.M. 28 dicembre 2012 e D.M. 11 gennaio 2017 determinante, quest’ultimo, gli obiettivi quantitativi nazionali di incremento dell’efficienza energetica per il quadriennio 2017-2020.

I TEE sono emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) in favore dei soggetti di cui all’articolo 7 del D.M. 28 dicembre 2012 e dell'articolo 5 del D.M. 11 gennaio 2017, sulla base dei risparmi conseguiti e comunicati al GME dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (GSE), nel rispetto delle disposizioni applicabili. Il GME emette, altresì, TEE, ricondotti nei titoli di tipo II, attestanti interventi di risparmio energetico ottenuti su impianti di cogenerazione ad alto rendimento (CAR) per i quali l’attività di certificazione è effettuata dal GSE, in attuazione delle previsioni di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 

I TEE hanno un valore pari ad un tep e si distinguono, sulla base di quanto disposto dal D.M. 11 gennaio 2017, nelle seguenti tipologie:

  • titoli di tipo I, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi finali di energia elettrica;
  • titoli di tipo II, attestanti il conseguimento di risparmi di energia primaria attraverso interventi per la riduzione dei consumi di gas naturale;
  • titoli di tipo III, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale non realizzati nel settore dei trasporti;
  • titoli di tipo IV, attestanti il conseguimento di risparmi di forme di energia primaria diverse dall’elettricità e dal gas naturale, realizzati nel settore dei trasporti.

 

I distributori di energia elettrica e di gas naturale possono conseguire gli obiettivi di incremento di efficienza energetica sia attraverso la realizzazione di progetti di efficienza energetica e la conseguente emissione dei TEE, sia acquistando TEE da altri soggetti. Il GME organizza e gestisce:

  • la sede per la contrattazione dei TEE (Mercato dei TEE) secondo le disposizioni contenute nelle Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (adottate con del. ARERA n. 67 del 14 aprile 2005 e successivamente modificate ed integrate). Il mercato dei TEE consente, in modalità "unificata" rispetto alle singole tipologie:
    • l’acquisto di titoli da parte dei distributori che, attraverso i loro progetti, ottengono dei risparmi inferiori al loro obiettivo annuo e pertanto devono acquistare sul mercato i titoli mancanti per ottemperare all’obbligo;
    • la vendita di titoli da parte dei distributori che raggiungono risparmi oltre l’obiettivo annuo e che possono realizzare dei profitti vendendo sul mercato i titoli in eccesso;
    • la vendita di titoli ottenuti da progetti autonomi da parte di altri soggetti/imprese aventi diritto, che, non dovendo ottemperare ad alcun obbligo, hanno la possibilità di realizzare dei profitti sul mercato;
    • l'acquisto e la vendita di titoli da parte di tutti i soggetti ammessi al mercato.
  • il Registro TEE ovvero l’archivio elettronico dei titoli costituito dall’insieme dei conti proprietà, articolati, ciascuno, in due sezioni, su cui il GME registra: i) nella prima, il numero dei titoli emessi a favore dell’intestatario del conto con l’indicazione della relativa tipologia; ii) nella seconda, il numero complessivo di titoli in possesso del soggetto intestatario del conto, senza alcuna indicazione della tipologia (modalità “unificata”), costituito dall’insieme dei titoli emessi dal GME in favore del soggetto intestatario del conto, nonché di quelli rinvenienti dalle negoziazioni avvenute sul mercato o tramite contrattazione bilaterale, ovvero da quelli oggetto di operazioni di blocco, ritiro o annullamento. Le regole di funzionamento del Registro TEE sono contenute nel Regolamento per la registrazione delle transazioni bilaterali di efficienza energetica(approvato dall'ARERA con delibera n. een 5/08 del 14 aprile 2008 e successivamente modificato ed integrato).

    Ai sensi dell’ dell'articolo 11, comma 2, del D.M. 11 gennaio 2017, i costi sostenuti dai distributori di energia elettrica e di gas naturale obbligati - in adempimento degli obblighi individuali di incremento di efficienza energetica - trovano copertura mediante il meccanismo di riconoscimento di apposito contributo tariffario, definito da ARERA in misura tale da riflettere l'andamento dei prezzi dei certificati bianchi riscontrato sul Mercato dei TEE, nonché registrato sugli scambi bilaterali, qualora non superiore a 260 euro, definendo un valore massimo di riconoscimento. Le regole per la definizione del contributo tariffario sono definite dall’ ARERA ai sensi della deliberazione 270/2020/R/EFR.

La Fiusis s.r.l. gode di partnership strategiche con diversi player di primario standing molto attivi sul mercato dei TEE e si propone in qualità di advisor per facilitare domanda & offerta, all'attivo circa 8.000 TEE scambiati per un controvalore oltre € 2.000.000(duemilioni,00).